Misteri
d’Abruzzo a caccia di streghe
Nel
1916 a Lanciano (Ch) si tenne un sinodo che denunciava
come una superstizione diffusa nella città il
ricorso a rimedi non medici per la cura delle ferite
e delle malattie.
I confessori pertanto avrebbero dovuto mostrare ai penitenti
che indulgere a queste pratiche era peccato e dissuaderle
dal farvi ricorso.
Anche il Sinodo di Sulmona (Aq) dell’aprile del
1602 , sotto l’egida del Vescovo Cesare Del Pezzo
indicava, per es., come sospetti di eresia tutti coloro
che possedevano libri di magia ; erano vietati i lamenti
funebri, particolarmente in uso a Scanno, era infine
imposto l’obbligo di chiudere i cimiteri affinché
non potessero offrire l’opportunità a streghe
e malefiche di estrarne materiale per svolgere la loro
criminosa attività.
Un manoscritto conservato presso l’archivio diocesano
di Chieti, quasi sicuramente proveniente dalla Congregazione
romana del S.Uffizio, disciplinava in modo minuzioso
la procedura che i giudici avrebbero dovuto seguire
in questa materia.
In primo luogo era necessario interrogare i medici che
avevano avuto in cura l’infermo attorno alla malattia
, per sapere se la stessa fosse stata “naturale”
o prodotta da maleficio.
Nell’atto poi della carcerazione della sospetta
strega andava fatta nella sua abitazione un’accurata
perquisizione , al termine della quale il notaio avrebbe
dovuto redigere un minuzioso inventario di tutto il
materiale rinvenuto.
Alcuni anni dopo , il Sinodo tenuto dall’Arcivescovo
di Chieti Antonio Santacroce, nel suo cap.x, condannava
tutta una serie di atti attraverso i quali si manifestavano
le “poverette”: “ nessuno osi fare
legaccio, nodo, anello, immagine, segno, breve, caratteri;
dire parole sconosciute o superstiziose; preparare bevande
superstiziose o fare altre cose del genere; o utilizzarle
sia per attirare qualcuno all’amore o al matrimonio;
o per “legare” persone tra loro sposate
o per arrecare danno di qualsiasi genere al prossimo;
o per liberare gli uomini o gli animali dalle malattie
; o per trovare tesori o cose rubate o per fabbricare
oro o argento e altre cose dello stesso genere.”
Chiunque, quindi, avesse compiuto tali atti con l’intenzione
di nuocere a qualcuno o con l’espressa invocazione
al demonio, e in questo modo avesse arrecato un danno
concreto a qualcuno, avrebbe dovuto essere scomunicato
senza indugi.
Nel caso, invece, che dai sortilegi fosse derivata soltanto
una infermità, il divorzio, l’impotenza
di generare, un danno agli animali, alle messi, ai frutti,
l’autore (o autrice) di tali atti avrebbe dovuto
essere rinchiuso in un carcere perpetuo.
Infine l’Arcivescovo vietava anche l’astrologia
giudiziaria, la predizione del futuro attraverso l’osservazione
delle stelle o delle linee della mano ed anche le “superstizioni
e le fallaci cantilene” con le quali erano soliti
ingannare il popolo.
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